Art. 17.
(Concorso straordinario per il conferimento delle farmacie).

      1. Al fine di assicurare la piena funzionalità della rete delle farmacie sull'intero territorio regionale, ciascuna regione e provincia autonoma bandisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

 

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della presente legge, un concorso straordinario per titoli di studio e professionali per la copertura delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, disponibili per l'esercizio da parte di privati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel territorio della regione o della provincia. Sono incluse nel bando anche le farmacie già oggetto di precedenti procedure concorsuali, nei casi in cui la commissione di valutazione per l'espletamento del concorso non abbia approvato la graduatoria alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono incluse nel bando, altresì, le farmacie per le quali i comuni non abbiano deliberato, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sull'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.
      2. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 i farmacisti aventi i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362. Non sono ammessi al concorso o, se già ammessi, sono esclusi dallo stesso, i farmacisti già titolari, che abbiano trasferito la titolarità o abbiano comunque perso la titolarità individuale, anche mediante conferimento della stessa a società, da meno di dieci anni.
      3. È vietata la partecipazione contemporanea a più di tre concorsi banditi ai sensi del comma 1. In caso di violazione del disposto del precedente periodo, il candidato è escluso da tutte le procedure concorsuali.
      4. Le sedi farmaceutiche rurali sussidiate, anche resesi disponibili ai sensi del comma 5, sono riservate ai farmacisti di età non superiore a quaranta anni.
      5. Nel bando di concorso deve essere specificato che la graduatoria è utilizzata anche per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche resesi disponibili nel corso dell'espletamento della procedura concorsuale.
      6. La commissione di concorso, nominata dalla Giunta regionale o provinciale contestualmente all'indizione del bando di concorso, compila la graduatoria entro il
 

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termine fissato dalla Giunta, comunque non superiore a novanta giorni dalla scadenza del bando.
      7. Ai fini della valutazione dei titoli, sono assegnati, per un massimo di quindici anni di attività professionale, individuati dal candidato, i seguenti punteggi:

          a) per l'attività di titolare, di direttore di farmacia di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, di socio direttore di farmacia di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e per l'attività svolta come gestore provvisorio di una farmacia urbana o rurale: punti 1 per anno;

          b) per l'attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,90 per anno;

          c) per l'attività di farmacista dirigente di struttura complessa delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere o di farmacia militare: punti 0,80 per anno;

          d) per l'attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l'attività di persona qualificata di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di responsabile del servizio scientifico di cui all'articolo 126 e di responsabile della farmacovigilanza di cui all'articolo 130, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 219 del 2006, di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, per l'attività di informatore scientifico, di farmacista dirigente delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, di farmacista militare, di direttore tecnico di officine di produzione di prodotti cosmetici, di responsabile del controllo di qualità del processo produttivo presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, per l'attività professionale svolta in qualità di farmacista responsabile negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: punti 0,70 per anno;

 

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          e) per l'attività di professore associato della facoltà di farmacia: punti 0,60 per anno; per l'attività di ricercatore presso la facoltà di farmacia: punti 0,50 per anno; per l'attività di persona qualificata responsabile di deposito o di magazzino all'ingrosso medicinali, di farmacista o chimico e tecnologo farmaceutico dipendente o con lavoro di collaborazione continuativa presso il soppresso Ministero della sanità, il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanità, l'Agenzia italiana del farmaco o presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché per l'attività professionale negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: punti 0,60 per anno.

      8. Ai fini del calcolo del punteggio, a ciascun mese di attività professionale rilevante ai sensi del comma 7 è attribuito un dodicesimo del relativo punteggio annuale.
      9. In caso di attività lavorativa a tempo parziale, il punteggio per l'attività professionale è rapportato alla quota percentuale dell'orario di lavoro previsto dal contratto collettivo effettivamente svolta.
      10. Per l'attività di titolare o di direttore o di collaboratore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione fino a 1.000 abitanti è riconosciuta una maggiorazione dell'80 per cento sul punteggio concernente tali attività per i primi cinque anni, una maggiorazione del 60 per cento per i secondi cinque anni e una maggiorazione del 40 per cento per i successivi cinque anni. In luogo delle maggiorazioni previste dal precedente periodo, per l'attività di titolare o di direttore o di collaboratore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti sono riconosciute, rispettivamente, maggiorazioni del 75, del 55 e del 35 per cento; per l'attività di titolare o di direttore o di collaboratore di farmacia rurale sussidiata ubicata in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti sono riconosciute, rispettivamente, maggiorazioni del 70, del 50 e del 30 per cento. Per l'attività di collaboratore di

 

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farmacia rurale non sussidiata è riconosciuta una maggiorazione del 35 per cento sul punteggio concernente tale attività per i primi cinque anni, una maggiorazione del 25 per cento per i secondi cinque anni e una maggiorazione del 15 per cento per i successivi cinque anni.
      11. Si applica il punteggio di 0,20 per ogni punto della votazione di laurea superiore al 102. Ai fini di tale calcolo, la dichiarazione di lode vale come centoundicesimo punto di laurea.
      12. Per i seguenti titoli si applica il punteggio rispettivamente specificato:

          a) altra laurea in una delle lauree specialistiche afferenti alle classi di laurea 6/S, 9/S, 14/S, 46/S, 47/S, 62/S e 68/S, di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero diploma di laurea (DL) conseguito secondo il precedente ordinamento, equiparato alle predette lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, ovvero altra laurea riconosciuta equipollente dalla normativa vigente: punti 0,50 per ciascuna laurea o diploma, fino a un massimo di punti 1;

          b) diploma universitario di durata triennale, istituito ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994, in informazione scientifica sul farmaco, in controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico e in tecnologie farmaceutiche: punti 0,15 per ciascun diploma, fino a un massimo di punti 0,30;

          c) specializzazione universitaria nel settore farmaceutico, di cui all'articolo 3, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004,

 

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n. 270: punti 0,50 per ciascuna specializzazione, fino a un massimo di punti 1;

          d) dottorato di ricerca nel settore farmaceutico, di cui all'articolo 3, comma 8, del citato regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: punti 0,25;

          e) master universitario di secondo livello nel settore farmaceutico, di cui all'articolo 3, comma 9, del citato regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: punti 0,10.

      13. La mancata iscrizione all'albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l'iscrizione stessa non sia obbligatoria per l'esercizio dell'attività espletata.
      14. I diplomi di laurea conseguiti all'estero sono considerati utili ai fini del punteggio, purché riconosciuti equipollenti ad uno dei diplomi di laurea italiani di cui al comma 12, lettera a); a tal fine nella domanda di concorso devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
      15. L'attività professionale dei candidati appartenenti alla Unione europea è valutata secondo quanto di seguito stabilito:

          a) l'attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in uno Stato membro dell'Unione europea è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana;

          b) l'attività di ogni altro farmacista che lavori in farmacia aperta al pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea è equiparata a quella di collaboratore di farmacia italiana;

          c) l'attività di direttore di farmacia ospedaliera svolta in uno Stato membro dell'Unione europea è equiparata a quella di farmacista dirigente di struttura complessa delle aziende sanitarie locali e ospedaliere italiane;

 

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          d) l'attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo svolta in uno Stato membro dell'Unione europea è equiparata all'attività di farmacista dirigente di aziende sanitarie locali e ospedaliere italiane.

      16. A parità di punteggio è preferito il candidato con minore età anagrafica.
      17. Il candidato deve indicare l'ordine decrescente di preferenza di tutte le sedi farmaceutiche messe a concorso. La mancata o incompleta indicazione delle preferenze comporta l'esclusione dal concorso.
      18. Entro quindici giorni dalla compilazione, la graduatoria unica è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della regione o della provincia autonoma. Per ogni candidato utilmente collocato in graduatoria è indicata la sede farmaceutica assegnata. Ai candidati in possesso del requisito di cui al comma 4, che non risultano vincitori di sedi diverse da quelle sussidiate, sono assegnate, nell'ordine di graduatoria, le sedi sussidiate. Nel caso in cui i candidati in possesso del requisito di cui al comma 4 non siano in numero sufficiente a coprire le sedi sussidiate, queste ultime sono assegnate secondo l'ordine generale di graduatoria.
      19. Il concorrente vincitore deve inviare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la dichiarazione di accettazione. Con la medesima comunicazione il vincitore deve altresì indicare, pena l'estromissione definitiva dalla graduatoria, i dati identificativi della farmacia di cui eventualmente è titolare, specificando se si tratti di farmacia rurale sussidiata unica.
      20. In caso di mancato invio della dichiarazione di accettazione, nel termine e con le modalità di cui al comma 19, il concorrente è estromesso in via definitiva dalla graduatoria.
      21. Il vincitore del concorso deve aprire la farmacia entro il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. La regione o provincia autonoma può stabilire i casi in cui consente, se giustificata, l'apertura tardiva della farmacia

 

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senza che ciò comporti le conseguenze previste al comma 22.
      22. La mancata apertura della farmacia entro il termine di cui al comma 21, fatto salvo quanto previsto dal comma 23, costituisce causa di esclusione per la partecipazione al concorso successivo indetto nella stessa regione.
      23. Il vincitore già titolare di una farmacia rurale sussidiata unica non può aprire la nuova farmacia, finché quella di cui era titolare non sia stata aperta dal nuovo assegnatario ai sensi dei commi da 24 a 27 o rifiutata da tutti i concorrenti in graduatoria.
      24. Decorsi trenta giorni dal termine di cui al comma 21, la commissione procede all'assegnazione, nell'ordine, delle sedi farmaceutiche rifiutate, delle farmacie non aperte e delle sedi resesi disponibili a seguito della vincita del concorso da parte del titolare. Le sedi farmaceutiche rifiutate e le farmacie non aperte sono assegnate, secondo l'ordine di graduatoria, agli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso, sulla base delle preferenze espresse al momento della domanda. Le sedi farmaceutiche resesi disponibili a seguito della vincita del concorso da parte del titolare sono assegnate mediante interpello secondo l'ordine di graduatoria degli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso.
      25. Nell'attuazione delle disposizioni previste dal comma 24 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 19 a 23.
      26. Entro i dieci giorni successivi alla conclusione delle assegnazioni ai sensi del comma 24, le assegnazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della regione o della provincia autonoma.
      27. Le sedi farmaceutiche rimaste vacanti al termine dell'espletamento della procedura di cui al comma 24 sono assegnate, nei successivi trenta giorni, mediante interpello dei concorrenti, sulla base della residua graduatoria e con l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 19 a 23. Entro i dieci giorni successivi, anche queste ulteriori assegnazioni
 

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sono pubblicate sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della regione o della provincia autonoma.
      28. La partecipazione al concorso straordinario disciplinato dal presente articolo non conferisce idoneità ai fini dell'acquisto di una farmacia o per ricoprire l'incarico di direttore di farmacia o per acquisire la gestione provvisoria di una farmacia.
      29. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.